Descrizione
Come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), il dipendente ha diritto a permessi retribuiti per i seguenti motivi:
- partecipazione a concorsi o esami
- lutto
- matrimonio.
Il congedo matrimoniale costituisce un diritto a favore di tutti i lavoratori dipendenti che contraggano un matrimonio avente validità civile, consistente nella possibilità di congedarsi dal lavoro per un determinato periodo di tempo generalmente fissato in 15 giorni senza perdere la propria retribuzione.
Il congedo inizia con il giorno del matrimonio.
Se per ragioni di produzione aziendale il lavoratore non ne può fruire immediatamente, esso deve comunque essere concesso o completato entro i 30 giorni successivi alla data del matrimonio.
Possono godere del diritto al congedo matrimoniale anche i lavoratori disoccupati o sospesi e i richiamati alle armi, se:
- sia esistito un valido rapporto di lavoro di almeno 15 giorni nei 90 precedenti alla data del matrimonio
- siano state presentate dimissioni per contrarre matrimonio
- sia intervenuto un licenziamento per cessata attività
- si siano verificate assenze dal servizio per giustificato motivo (ad esempio: malattia).